Home / 3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali / Controlli ufficiali sulle partite biologiche e in conversione destinate ad essere importate in UE attraverso l'Italia

Controlli ufficiali sulle partite biologiche e in conversione destinate ad essere importate in UE attraverso l'Italia

FONTE: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Normativa di riferimento:

  • Art. 45(5) del Regolamento (UE) 2018/848;
  • Sezione II del Regolamento (UE) 2017/625;
  • Regolamento (UE) 2021/2305;
  • Regolamento (UE) 2021/2306;
  • Regolamento (UE) 2021/2307;
  • Decreto ministeriale 4 febbraio 2022, n. 52932 recante disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue successive modifiche e pertinenti regolamenti delegati di integrazione e regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali sull’attività di importazione di prodotti biologici e in conversione dai Paesi terzi;
  • Decreto ministeriale 5 agosto 2022, n. 347507 di individuazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quale autorità di controllo competente per il settore biologico, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/625 per i controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione.

Descrizione sintetica delle attività*
Il MASAF ha conferito all’Agenzia delle dogane e monopoli (ADM), in qualità di autorità di controllo competente per il settore biologico,

  • i compiti relativi ai controlli ufficiali per la verifica del rispetto delle misure e delle condizioni per l’importazione in UE attraverso l’Italia dei prodotti biologici e in conversione
  • la decisione sulla partita attraverso la firma sul Certificato di Ispezione (COI) nella piattaforma TRACES NT

* L’attività è un controllo all’import, che prevede in alcuni casi controlli analitici, a cui segue sempre un’attività autorizzativa attraverso la firma del certificato di ispezione (COI).


Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
Il regolamento (UE) 2021/2306 stabilisce che si esegua il controllo documentale sul 100% delle partite biologiche importate, il controllo di identità a campione, e il controllo fisico con una frequenza che dipende dalla probabilità di non conformità al Reg. (UE) 2018/848 (valutazione del rischio). 
La valutazione del rischio è effettuata dal MASAF e comunicata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (autorità di controllo). Per la valutazione del rischio il MASAF si basa sulle valutazioni della Commissione che attraverso un gruppo di lavoro suggerisce, annualmente, le frequenze minime dei controlli fisici sulla base di criteri che tengono conto delle non conformità emerse dalle notifiche nel Sistema Informativo dell’Agricoltura Biologica (OFIS: Organic Farming Information System).

Luogo e momento del controllo
Il controllo ufficiale sulle partite biologiche destinate ad essere importate avviene 

  • nei Punti di Immissione in Libera Pratica (elencati nel DM 347507/2022) per tutti i prodotti esentati dai controlli presso i Posti di Controllo Frontaliero (PCF) dal Reg. (UE) 2021/2305;
  • nei PCF designati ed elencati nel DM 347507/2022

Questi controlli ufficiali sui prodotti biologici sono eseguiti prima dell’immissione in libera pratica e prima che vengano eseguiti, ove necessari, i controlli sanitari o fitosanitari.

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)

  • Controlli documentali: 100% delle partite biologiche importate
  • Controlli di identità: a campione
  • Controlli fisici: sulla base della valutazione del rischio

Metodi e tecniche
Controlli documentali: controllo della completezza del COI (certificato di ispezione) inserito obbligatoriamente in TRACES dall’organismo di controllo dell’esportatore e della documentazione allegata (dichiarazione doganale; documenti commerciali e di trasporto e rapporto di analisi effettuate da organismo di controllo che ha emesso il COI).
Controlli fisici: campionamento e analisi per la ricerca di sostanze non ammesse in agricoltura biologica.

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
In caso di controlli documentali, di identità e fisici non soddisfacenti il prodotto è immesso in libera pratica come non biologico, a condizione che sia conforme per i criteri stabiliti dalle norme sanitarie.


Autorità competente centrale: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)

Ruolo: Il MASAF ha conferito all’Agenzia delle dogane e monopoli (ADM), quale autorità di controllo competente per il settore biologico, i compiti di  controllo ufficiale delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione europea





3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

Condividi

  • Facebook
  • Twitter
  • Stampa
  • Invia email


.